D.M. 388/2003
Art. 2, comma 5 — Organizzazione di pronto soccorso
Nelle aziende o unità produttive che hanno lavoratori che prestano la propria attività in luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale o unità produttiva, il datore di lavoro deve fornire:
– pacchetto di medicazione
– mezzo di comunicazione idoneo per raccordarsi con l’azienda
– finalità: attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.
D.Lgs. 81/2008
Art. 17, comma 1, lettera a)
Il datore di lavoro non può delegare la valutazione di tutti i rischi e la conseguente elaborazione del DVR.
Art. 28, comma 1
La valutazione deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari.
D.Lgs. 81/2008
Art. 18, comma 1, lettera b)
Il datore di lavoro deve designare preventivamente i lavoratori incaricati di prevenzione incendi, evacuazione, salvataggio, primo soccorso e gestione dell’emergenza.
Art. 18, comma 1, lettera h)
Deve adottare misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa.
Art. 18, comma 1, lettera t)
Deve adottare misure necessarie per prevenzione incendi, evacuazione e pericolo grave e immediato; tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda e al numero delle persone presenti.
Art. 43
Impone l’organizzazione dei rapporti con servizi pubblici di primo soccorso, salvataggio, antincendio e gestione emergenze; prevede anche che il lavoratore, in caso di pericolo grave e immediato e impossibilità di contattare il superiore, possa adottare misure adeguate con i mezzi disponibili.
Art. 45
Il datore di lavoro deve prendere i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e assistenza medica di emergenza, stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.
D.Lgs. 624/1996
Art. 19, comma 2
Per i posti di lavoro occupati da lavoratori isolati dagli altri occorre prevedere idonea sorveglianza o collegamento con adeguati mezzi di comunicazione.