TwiceTouch

LA NORMATIVA SUI LAVORATORI IN SOLITARIO

lavoratrice in cantiere con ellmetto e badge twicetouch

Le soluzioni per la sicurezza TwiceTouch® si collocano all’interno di una molteplice normativa sulla sicurezza dei lavoratori in solitario; un insieme di decreti volti a tutelare questa particolare categoria di persone sul luogo di lavoro.

Tra le diverse soluzioni troviamo il dispositivo uomo a terra / man down, come TwiceTouch Easy Badge®, e l’APP uomo a terra Android TwiceTouch® che consentono l’invio di un allarme uomo a terra nel caso in cui il lavoratore isolato necessiti di soccorso.

CHI SONO I LAVORATORI ISOLATI

Non essendo definita dalla legislazione la figura del “lavoratore in solitario” andremo a darne una spiegazione introduttiva in modo da poter inquadrare i soggetti a cui fare riferimento per la normativa che sarà illustrata in seguito.

I lavoratori in solitario sono tutti quei lavoratori che di routine o per casi eccezionali si ritrovano a prestare lavoro in una condizione di solitudine e senza la presenza di altri soggetti che possano prestare soccorso in caso di emergenza. Rientrano tra i lavoratori isolati tutti coloro che svolgono manutenzioni in solitario, es. in un impianto isolato, in un edificio vuoto come un’abitazione momentaneamente libera o degli uffici in cui non sono presenti altri lavoratori in quel momento. Altro esempio sono i lavoratori in cantieri o capannoni molto grandi che seppur non siano isolati comunque sono a una distanza tale dagli altri lavoratori da non poterne garantire il pronto soccorso in caso di emergenza.
Pensiamo ai manutentori, agli addetti alle pulizie, ai turnisti che lavorano di notte, alle guardianie ecc.

Tutela dei Lavoratori in Solitario

La Normativa

Testo Unico della Sicurezza

D.LGS. 81/2008

Il principale punto di riferimento normativo a tutela dei lavoratori in solitario si può rinvenire nel D.Lgs. 81/2008Testo Unico della Sicurezza”. Tuttavia, non sono delineati obblighi per il sistema uomo a terra specifici ma indicazioni per il datore di lavoro come da Art. 15. L’obbligo per il datore di lavoro di a) eseguire una valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza, b) programmare la prevenzione, c) eliminare i rischi e, ove ciò non sia possibile, ridurli al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico. 

A tal proposito, si inserisce la necessità di garantire la tutela di questa particolare categoria dei lavoratori in solitario e si richiamano l’Art. 43 e l’Art. 45 del D.Lgs. 81/2008 per ulteriori indicazioni su come comportarsi se si va incontro a tale fattispecie.

ART. 43 DISPOSIZIONI GENERALI

1. Ai fini degli adempimenti di cui all’articolo 18, comma 1, lettera t), il datore di lavoro:

a) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell’emergenza;

b) designa preventivamente i lavoratori di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b);

c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;

d) programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;

e) adotta i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell’impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili;

e-bis) garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati. L’obbligo si applica anche agli impianti di estinzione fissi, manuali o automatici, individuati in relazione alla valutazione dei rischi.

2. Ai fini delle designazioni di cui al comma 1, lettera b), il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni dell’azienda e dei rischi specifici dell’azienda o della unità produttiva secondo i criteri previsti nei decreti di cui all’articolo 46.

3. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell’azienda o dell’unità produttiva. Con riguardo al personale della Difesa la formazione specifica svolta presso gli istituti o la scuole della stessa Amministrazione è abilitativa alla funzione di addetto alla gestione delle emergenze.

4. Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.

ART. 45 PRIMO SOCCORSO

1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell’azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.

2. Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell’attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio sono individuati dal decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e dai successivi decreti ministeriali di adeguamento acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Con appositi decreti ministeriali, acquisito il parere della Conferenza permanente, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, vengono definite le modalità di applicazione in ambito ferroviario del decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e successive modificazioni.

emergenza uomo a terra cassetta di sicurezza e badge
Primo Soccorso Aziendale

DM 388/2003

All’Art. 2 comma 5 si legge “Nelle aziende o unità produttive che hanno lavoratori che prestano la propria attività in luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale o unità produttiva, il datore di lavoro è tenuto a fornire loro il pacchetto di medicazione di cui all’allegato 2, che fa parte del presente decreto, ed un mezzo di comunicazione idoneo per raccordarsi con l’azienda al fine di attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale”.

Anche in questo caso emerge la volontà del legislatore, attraverso la normativa sui lavoratori in solitario, di tutelare i lavoratori isolati grazie ad un apposito sistema che garantisca un pronto intervento in caso di emergenza.

ALTRI DOCUMENTI

Ulteriore documentazione più specifica è stata prodotta da associazioni di categoria.

Tra questa spicca un elaborato dal titolo “La salute e sicurezza del lavoratore isolato” pubblicato nella Community RSPP Italia focalizzato nell’approfondire il decreto sopracitato per questa particolare categoria di lavoratori.

Per maggiori informazioni puoi fare il download qui.

Da tale elaborato emerge che fornire agli operatori in solitario un dispositivo man down rientra tra le tutele non solo del lavoratore a rischio, ma anche del datore di lavoro. 

OT/23 2023 INAIL

INCENTIVI ALLE AZIENDE

Per una maggiore tutela dei lavoratori in solitario, l’INAIL ha disposto delle agevolazioni in termini di riduzione tariffaria per le aziende che predispongano dei sistemi di rilevamento “uomo a terra”.

E’ online il modello OT/23 2023  in cui al quadro F1 si può indicare che l’azienda ha dotato i propri lavoratori, le cui mansioni comportano lavoro in solitario, di sistemi di rilevamento “uomo a terra”.
Ai fini dell’attuazione dell’intervento, i sistemi di rilevamento “uomo da terra” devono essere stati consegnati a tutti i lavoratori le cui mansioni comportano lavoro in solitario.

Come documentazione probante è necessario fornire:

  • Fatture di acquisto o contratto di noleggio dei dispositivi, relativi all’anno 2022
  • Stralcio del DVR dal quale risultino le mansioni a rischio per lavoro in solitario
  • Evidenze della consegna ai lavoratori dei sistemi di rilevamento “uomo a terra”

A tal proposito, TwiceTouch Easy Badge e l’APP Uomo a Terra TwiceTouch posso rientrare come sensori uomo a terra ai fini di prevenzione del rischio da lavoro in solitario.

CERTIFICAZIONE ISO 9001:2015

La nostra azienda ha ottenuto la Certificazione per il Sistema di Gestione Qualità UNI EN ISO 9001:2015, in merito a:

“Progettazione e sviluppo di sistemi integrati e soluzioni hardware e software sia standard che personalizzate basate su tecnologia GNSS e radiofrequenze, per soluzioni mobile e per la sicurezza dei lavoratori in solitario“.

Oltre 1000 licenze TWICETOUCH installate da importanti realtà industriali e multiutilities

Ecco chi ha scelto TwiceTouch®

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